Diploma di donazione

Diploma di donazione
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A cura di Stefania Luce

L’unico documento che finora ricorda l’esistenza del Castro di Serra e della sua chiesa, dedicata a San Nicola, è un diploma del principe normanno di Capua e di Aversa, Roberto I (1107- 1120). Con questo atto, scritto nel 1119 da Roberto arcidiacono di Aversa, il principe Roberto, con il consenso e ad istanza di Rainado di Caivano, suo fedele, e per volontà di Alessandro de Peoleo, suo consanguineo, donava e confermava a Donato – vescovo di Pozzuoli, documentato dal 1119 al 1121 – il possesso della chiesa di San Nicola in castro de Serra con tutti i suoi beni, consistenti in 109 moggia di terra e un altro appezzamento alle pendici del monte Burio (Burro) ed altre 9 moggia a Corvara, a patto che il vescovo ed i suoi successori si recassero ogni anno in detta chiesa per il rito dell’assoluzione (ad faciendum absolutionem) il Mercoledi delle Ceneri (IV  feria caput teinuii) ed il giovedi Santo.

(AMBRASI – D’AMBROSIO, p.201)

 

Testo originale del diploma di Donazione del Castro di Serra (traduzione a cura del prof. Vincenzo Casillo)

In Nomine Salvatoris Dei Aeterni Robertus Capuanus Princeps Donato Puteolano episcopo, suisque successoribus in perpetuum. Principalis libertas Xristi ecclesiis, earumque rectoribus suffragari necessitatibus comunicare, et suis rebus, et possessionibus subvenire debemus, ut elemosinis, et muneribus fidelium ditati, inspectoribus earum possint absque sollicitude orationibus, et ministeriis spiritualibus insistere. Nos igitur Robertus Dei gratia capuanorum princeps hoc facere cupiens dignum duxims ecclesiae sancti Proculi et puteolano episcopo, venerabilique eiusdem ecclesiae presuli Donato, ac eius successoribus consensu, et precibus Rainaldi de Caivano fideli nostri assensu
quoque et voluntate domini Alexandri de Peroleo dilectissimi consanguinei nostri ecclesiam sancti Nicolai sitam in castro nostro de Serra redere, et confirmare in perpetuum cum collis, hortis, et cum omni iure decimarum, aliisque rationibus et iustitiis eius, et cum omnibus terris sibi generaliter pertinentibus, haec autem tenimenta ipsa ecclesia sancti Nicolai principaliter possidet ex parte Quarti tenet quodam territorium terrae qualiter estenditur e sella ipsus castri nostri, quid dicitur Serra in parte occidentis per verticem eiusdem montis, et descendit per quandam via prope quasdam fabricas antiquas dirutas in partem septemptrionalem versus Quartum, et qualiter venit ipsa via revolvendo usque ad piscinalem ei pertinente quod est in parte orientali prope terram ecclesiae sancti Petri iuris ipsius episcopi, et usque in viam publicam quae venit a Campana in Quartum, et viam silicem de Serra, et qualiter quoque ascendit usque in praedictum castrum nostrum: de alio vero latere ex parte Campana in parte occidentali: in parte vero meridiana habet fines duas magnas petras eiusdem terrarum episcopatus, quae extendutur usque in verticem praedicti montis, et circa in parte occidentis, et usque ad silicem in parte orientis, et sun ipsae duae petrae tenet etiam dicta ecclesia sancti Nicolai aliud tenimentum ex parte Campanae in parte orientali qualiter descendit per sellam montis nostri qui Burrus vocatur usque in planitiem Campanae, ubi fines habent terras quorundam militum, et servientum nostrorum: ex parte meridiei et qualiter revolvitur.
Per planitiem eiusdem montis ubi sunt domunculae, et fabricae antiquae iuxta praedictam viam de Serra, quae descendit in Quarto per ipsam silicem: ex parte orientali sub pede eiusdem montis Burri habet quoque ipsa ecclesia sancti Nicolai quandam terram in loco qui dicitur Corvara, secus terras ipsius episcopi undique terminata ex paredictis terris, et est terra praefata per mensuram modii novem, hanc quidem praefatam ecclesiam sancti Nicolai de Serra cum omnibus supradictis terris, et possessionibus, iurisdictionibus, et cum omnibus actionibus suis, ut diximus, precibus et consensu.
Rainaldo de Caivano fidelis nostri, assensu quoque, et voluntatem praefati domini Alexandri de Peroleo dilectissimi consanguinei nostri, sponte redimus, et in perpetuum confirmamus puteolano episcopatui et eius venerabili antistiti Donato, suisque successoribus, ad habendum et possidendum
hoc principali scripto preminenter remota omni contrarietatem et molestationem mortalium principum, vice principum, scultaorum, gastaldeorum, cuisque, vel ministerii personae: verum quia puteolanus antistes annuatim ex consuetudine veniebat in quarta feria caput ienuii, et in quinta anta pascha scilicet in cena Domini ad praedictam ecclesiam sancti Nicolai, volumus, petimus, atque statuimus, quatenus venerabilis episcopus, et successores eius, a modo, et in antea debenant singulis annis in praedictis duobus diebus ad eandem ecclesiam sancti Nicolai venire ad faciendum absolutionem, sicut eius antecessores facere consueverunt, quod si quis in futuro contra han nostrae praedictionis, et confirmationis paginam venire, vel infrigere tentaverit, excommunicationi iam dicti episcopatus subiaceat, insuper libram auri persolvat, medietatem nostro sacro palatio, et medietatem iam dicto episcopo per eiusque presidentibus episcopis. Haec autem pagina firma, munitam et inviolabilis maneat in perpetuum, et ut verius credatur, et cautius observetur manu propria subiacenti signo eam subscripsimus, et nostro sigillo iussimus signari in anno Incarnationis Dominicae 119 Indictione duodecima scripta a Roberto ecclesiae aversanae archidiacono praecepto domini Roberti principis.

In nome dell’Eterno Dio Salvatore, Roberto principe di Capua al vescovo di Pozzuoli Donato e ai suoi successori per sempre.
(È) facoltà del Principe di sostenere le chiese di Cristo e le loro guide, essere partecipi delle necessità; (inoltre) dobbiamo venire in aiuto delle loro cose e dei loro possedimenti affinchè dotate delle elemosine e dei doni dei fedeli, i loro sovrintendenti possano attendere senza preoccupazione alle preghiere e ai ministeri spirituali.
Dunque, Noi, Roberto, per grazia di Dio principe di Capua, desiderando di fare ciò, abbiamo ritenuto, alla Chiesa di San Procolo e al vescovo di Pozzuoli, sia al venerabile presule Donato della medesima Chiesa, sia ai suoi successori, con il consenso e le istanze di Rainaldo di Caivano, nostro fedele, (come) pure per volontà del proprietario Alessandro De Peroleo, nostro dilettissimo parente, cosa degna di assegnare la chiesa di San Nicola, sita nel nostro castro di Serra e di confermare per sempre con le colline, i campi coltivati e con ogni diritto delle decime e con le sue altre proprietà e diritti e con tutte le terre generalmente pertinenti ad essa; d’altra parte, questa stessa chiesa di San Nicola detiene principalmente possedimenti dalla parte di Quarto, possiede un certo appezzamento di terra di modo che si estende dalla sella del nostro stesso castro che si dice Serra nella parte occidentale attraverso il vertice della medesima collina e discende per una tal strada accanto ad una certa antica struttura in rovina nella parte settentrionale in direzione di Quarto e in modo che la strada stessa giunge, nello svoltare, fino ad una cisterna ad essa pertinente che si trova nella parte orientale vicino alla terra della chiesa di San Pietro di proprietà dello stesso vescovo e fino alla pubblica via che giunge dalla (località detta) “a Campana” in Quarto; (detiene ) anche una strada selciata dalla Serra e in modo che sale anche fino al nostro suddetto castro; invece, dall’ altro lato dalla parte (della località detta) “a Campana”, nella parte occidentale, la suddetta chiesa di San Nicola possiede (un terreno) che discende dallo stesso nostro castro fino ad un’antica cisterna e fino alla pubblica via dalla parte occidentale, dove c’è una antica (strada) selciata e fino al monte che si dice Ietto (sempre) nella parte occidentale; invece, nella parte centrale ha come confini due grandi pietre miliari del medesimo episcopio che si estendono fino alla cima del suddetto monte e all’ incirca verso occidente e fino alla (strada) selciata verso oriente e le due stesse pietre miliari sono (poste in modo da costituire) una misura di centonove moggia di terra senza la selva del monte; la suddetta chiesa di San Nicola detiene anche un altro possedimento dalla parte della (località) “a Campana” nella parte orientale in modo che discende attraverso la sella del nostro monte che si chiama Burro fino alla pianura della (medesima località) “a Campana” dove ha come confini delle terre di alcuni soldati e servitori nostri; dalla parte meridionale e in modo che si passa attraverso la pianura del medesimo monte dove ci sono delle piccole casette e delle antiche strutture vicino alla suddetta strada di Serra che discende verso Quarto per la stessa (strada) selciata; da oriente, ai piedi del medesimo monte Burro, la stessa chiesa di San Nicola ha pure una certa terra in un luogo che si dice Corvara lungo le terre dello stesso vescovo e ovunque delimitata dalle citate terre e la suddetta terra è per una misura di nove moggia; certamente, questa suddetta chiesa di San Nicola di Serra con tutte le menzionate terre e possedimenti, con le competenze e con tutti i suoi diritti, come abbiamo detto, con le istanze ed il consenso di Rainaldo di Caivano nostro fedele (e) anche con l’assenso e la volontà del suddetto proprietario Alessandro De Peroleo nostro dilettissimo parente, spontaneamente assegniamo e confermiamo per sempre all’episcopio puteolano e a Donato venerabile suo vescovo e ai suoi successori affinché abbiano e possiedano per sempre essendo stato scritto ciò dal principe, messa da parte ogni opposizione e dispiacere di principi temporali, di facenti funzione di principi, di scudieri, di gastaldi di alcuno o di funzionari amministrativi.
In verità, poiché il vescovo puteolano ogni anno per consuetudine veniva il Mercoledì delle Ceneri e il Giovedì Santo alla suddetta chiesa di San Nicola, vogliamo, chiediamo e stabiliamo (ciò), fino a quando il venerabile vescovo e i suoi successori, da subito e per l’addietro, debbano, ogni anno nei suddetti due giorni nella medesima chiesa di San Nicola venire per il rito della assoluzione come ebbero consuetudine i loro predecessori: perciò, se qualcuno in futuro contro questo documento del nostro ordine e confermazione avrà tentato di venire o di infrangere, sia sottoposto subito alla scomunica del detto episcopato (e) inoltre, paghi una libbra d’oro, metà al nostro sacro palazzo e metà al già menzionato vescovo anche attraverso i rappresentanti di quel vescovo.
Ora, questo documento provvisto di firma rimanga inviolabile per sempre e affinché sia creduto come più vero e sia con più attenzione osservato, abbiamo sottoscritto di nostro pugno con il monogramma qui sotto e abbiamo comandato che sia contrassegnato con il nostro sigillo. Scritto nell’ anno 1119 da Roberto arcidiacono della Chiesa di Aversa, consigliere del Signor Principe Roberto.

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